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Mediazione Civile Condominio

Condominio: mediazione civile obbligatoria a partire dal 21 marzo 2012.

A partire ad mercoledì 21 marzo 2012 è in atto una svolta epocale per quanto riguarda le liti condominiali e le controversie tra condomini. Infatti dal 21/03/2012 in poi è diventata obbligatoria la mediazione civile anche per le controversie di condominio.


Che cos'è la Mediazione Civile

Mediazione Civile CondominioLa mediazione civile è un nuovo istituto, alternativo al tribunale, introdotto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 5 marzo 2010, che ha lo scopo di velocizzare la giustizia. Si tratta quindi di un metodo alternativo alle cause in tribunale per risolvere le controversie, come ad esempio quelle di condominio.

La mediazione civile obbligatoria a partire dal 21/03/2012 per il condominio comporta che in caso di cause condominiali, prima di rivolgersi ad un giudice bisogna in prima istanza rivolgersi ad un mediatore civile.

Lo scopo è quello di cercare di risolvere in "modo amichevole" e in tempi ragionevoli le controversie condominiali. Le liti di condominio sono infatti una fonte inesauribile di cause, che vanno a sovraccaricare il sistema della giustizia italiana. Basti pensare che ogni anno sono circa 15 mila i contenziosi in materia di condominio, e alcune migliaia le cause per il recupero crediti da parte degli amministratori di condominio. Secondo alcune stime sono infatti più di 5 milioni le liti condominiali non ancora risolte dalla giustizia italiana.

Come funziona la mediazione civile le controversie in condominio?

In caso di conflitti tra condomini o contenziosi condominiali, il condominio dovrà rivolgersi ad un mediatore civile tra quelli accreditati dal Ministero della Giustizia. Il mediatore dovrà poi incontrare le parti in causa nel giro di 15 giorni per cercare di risolvere la questione in modo amichevole. Il mediatore ha infatti solo 4 mesi di tempo per cercare la conciliazione tra le parti. Nel caso in cui venga trovato un accordo tra le parti, si procede con l'omologazione da parte del tribunale competente. Nel caso in cui non si giunga ad un accordo, invece, il mediatore civile può proporre una soluzione alle parti, che restano libere di accettarla o meno, e che possono quindi rivolgersi ad un giudice.

Obbligo della mediazione civile

La mediazione civile per le cause di condominio è obbligatoria. La legge prevede infatti che se un condominio interpella un avvocato per risolvere una lite, questi è obbligato ad avvertire, in forma scritta, che il condominio deve prima rivolgersi ad un mediatore civile. Nel caso non lo facesse, il giudice potrebbe anche annullare il mandato all'avvocato.

Casi in cui la mediazione civile per il condominio non è obbligatoria

In alcuni casi specifici, come i decreti ingiuntivi contro i condomini morosi e le liti che riguardano l'occupazione indebita di parti condominiali comuni, non c'è obbligo di mediazione.

Quanto costa la mediazione civile per il condominio?

C'è una spesa fissa di 40 euro per l'avvio delle pratiche. Esistono poi delle tariffe minime e massime per le mediazioni obbligatorie, in base al valore della lite:

Tariffario indennità massime per le mediazioni

Valore della lite in condominio Svolgimento dell'incontro Svolgimento dell'incontro
Fino a 1.000 euro 43 euro 16,24 euro
Tra 1.001 e 5.000 euro 87 euro 32,50 euro
Tra 5.001 e 10.000 euro 160 euro 60 euro
Tra 10.001 e 25.000 euro 240 euro 90 euro
Tra 25.001 e 50.000 euro 400 euro 150 euro
Tra 50.001 e 250.000 euro 667 euro 250 euro
Tra 250.001 e 500.000 euro 1.000 euro 500 euro
Tra 500.001 e 2.500.000 euro 1.900 euro 950 euro
Tra 2.500.001 e 5.000.000 euro 2.600 euro 1.300 euro
Oltre 5.000.001 euro 4.600 euro 2.300 euro
Le cifre si intendono per parte e iva esclusa.

Detrazione spese mediazione civile condominio

Esistono delle agevolazioni. Le parti in causa possono detrarre le spese di mediazione civile dalla dichiarazione dei redditi (a titolo di credito d'imposta) fino a 250 euro nel caso di insuccesso della mediazione e fino a 500 euro nel caso di buon esito della mediazione.

Mediazione e Decreto del Fare 2013 (D.L. 69/2013)

Il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, meglio conosciuto come "Decreto del Fare", convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n.98, ha reintrodotto l'obbligo della mediazione civile e commerciale per il condominio e per tutte le altre materie indicate nell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28/2010. Diventa quindi operativo l'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.


Mediazione e Riforma del Condominio (Legge 220/2012)

La Legge 11 dicembre 2012 n.220, nota come "Riforma del Condominio", ha introdotto un articolo inerente le controversie in materia di condominio per cui vige l'obbligo della mediazione civile. Di seguito il testo.

Art. 71-quater - Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare.