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Supercondominio

Che cos'è il supercondominio?

SupercondominioDefinizione. Il termine "supercondominio" viene utilizzato per riferirsi ad una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ma che sono compresi in una più ampia organizzazione condominiale, e che presentino delle parti comuni, come ad esempio un giardino, un cortile, una zona verde, un parcheggio, il vialetto d'accesso, gli impianti di illuminazione o di riscaldamento, alcuni servizi centralizzati, il portiere, e così via.
Solitamente viene anche chiamato condominio orizzontale o condominio complesso.
In sostanza si ha un supercondominio tutte le volte che una pluralità di edifici, distinti e adibiti all'uso abitativo, pur essendo autonomi, condividono tra loro determinati beni o servizi.


Nuova Legge 220/2012 - Riforma Condominio

Con la riforma del condominio, attuata con la legge 220 di dicembre 2012, entrata in vigore a giugno 2013, è stato introdotto nel Codice Civile un nuovo articolo che riguarda il supercondominio. Si tratta dell'articolo 1117 bis, che in pratica estende anche al supercondominio le norme del condominio classico.

Ecco il testo:
Articolo 1117-bis "Ambito di applicabilità"
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.


Prima della riforma, invece, la Cassazione si era interrogata per anni sul fatto di applicare al supercondominio le regole della "comunione" piuttosto che quelle del "condominio". Ora finalmente è stata fatta chiarezza.

Le parti in comune

Essendoci beni o servizi incomune tra più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici, spetta a ciascuno dei condomini dei singoli fabbricati la titolarità "pro quota" sulle parti comuni. E di conseguenza ogni condomino pagherà, in percentuale, gli oneri condominiali per la manutenzione delle parti in comune.

Tabelle millesimali

In presenza di supercondominio, ci saranno due tipologie di tabelle millesimali: quella che riguarda i millesimi supercondominiali (cioè quelli delle parti comuni) e quella che riguarda invece il singolo edificio.

Amministratore del supercondominio

Applicandosi al supercondominio le stesse regole del condominio, come stabilito dall'articolo 1129 del Codice Civile, se fanno parte del condominio più di otto partecipanti, è obbligatorio nominare un amministratore. Ci sarà quindi un amministratore per ogni condominio (se tutti hanno più di otto condòmini) ed un amministratore per il supercondominio. Di conseguenza ogni condominio con amministratore dovrà avere un conto corrente dedicato e ci sarà in aggiunta anche un conto corrente per il supercondominio (per le parti comuni).

Assemblea del supercondominio

La modifica all'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile attuata dalla Legge 220/12 prevede che neil caso di supercondominio, quando i partecipanti all'assemblea condominiale sono complessivamente più di 60, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136 c.c. il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine.



Per approfondire vedi anche:
- www.espertorisponde.ilsole24ore.com