Corso Amministratore di Condominio
Il Decreto del Ministero della Giustizia n.140 del 13/08/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.222 del 24/09/2014 ha introdotto le nuove norme che regolamentano la formazione sia iniziale sia periodica e in itinere degli amministratori di condominio, già in funzione e degli aspiranti tali. Vediamo meglio tutti i dettagli in merito ai corsi per diventare amministratore di condominio e i corsi di aggiornamento professionale.
Decreto 140/2014
Le nuove regole sono introdotte e disciplinate dal Decreto n.140 del 13/08/2014 che è il Regolamento, in vigore dal 9 ottobre 2014, che rappresenta il riferimento per la legislazione vigente sia per i criteri sia per le modalità per la formazione degli amministratori di condominio sia per i corsi di formazione degli stessi. Il Decreto n.140 del 13/08/2014 dà attuazione al Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013 (art. 1, comma 9, lett. A inerente l'integrazione per "La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n.220" - Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia"), convertito in Legge n. 9 del 21 febbraio 2014, provvedimento in vigore dal 22 febbraio 2014.Il regolamento (Decreto del Ministero della Giustizia n.140 del 13/08/2014) si pone l'obiettivo di disciplinare l'implementazione e la preparazione professionale degli amministratori di condominio (sia aspiranti tali, sia già esercitanti la professione) per avere una figura professionale competente e capace e che si tiene adeguatamente aggiornata periodicamente nello svolgimento della sua attività. A tale scopo il decreto stabilisce le nuove regole per i corsi di formazione e per l'aggiornamento degli amministratori di condominio.
Nel regolamento pertanto si trovano le indicazioni circa i requisiti e le modalità dei corsi di formazione degli amministratori di condominio ed anche dei formatori che devono insegnare in tali corsi e di chi li coordina e svolge la funzione centrale di responsabile scientifico del corso di formazione. I requisiti della nuova figura centrale del responsabile scientifico e dei corsi di formazione ed aggiornamento sono introdotti dal Decreto del Ministero della Giustizia n.140 del 13/08/2014 e definiti i nell'Articolo 1 "Oggetto e definizioni".
Finalità dei corsi di formazione degli amministratori di condominio
Le finalità dei corsi di formazione per amministratori di condominio sono espresse nell'articolo 2 del Regolamento che stabilisce che le attività di formazione ed aggiornamento devono perseguire obiettivi di:
- miglioramento e perfezionamento della competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici;
- promozione il più possibile dell'aggiornamento delle competenze in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica;
- accrescimento dello studio e dell'approfondimento individuale quali presupposti per svolgere la professione con alti livelli di qualità e competenza.
Requisiti dei formatori
Gli aspiranti formatori di corsi per Amministratore di Condominio devono provare al Responsabile scientifico, con adeguata documentazione,di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti dalla normativa e indicati come requisiti di onorabilità e professionalità:
Requisiti di onorabilità
a) godimento dei diritti civili;
b) di non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni;
c) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) di non essere interdetti o inabilitati;
Requisiti di competenza professionale (professionalità)
e) aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso università, istituti e scuole pubbliche o private legalmente riconosciute.
Possono diventare formatori e quindi svolgere attività di formazione ed aggiornamento anche:
- i docenti con almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo internazionale (ISBN) ai sensi dell'articolo 1, lettera t), del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76;
- coloro che hanno già svolto attività di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento 9 ottobre 2014.
Il Responsabile scientifico dei corsi per amministratore condominiale
Requisiti
La nuova figura di Responsabile scientifico di un corso di formazione per amministratore di condominio
può essere svolta, secondo quanto stabilisce l'articolo 4 del Regolamento, da un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado), un avvocato o un magistrato, un professionista dell'area tecnica, anche in trattamento di quiescenza, purchè siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 3 del regolamento.
Compiti e funzioni
Il responsabile scientifico deve svolgere le seguenti funzioni indicate nell'articolo 4 del Regolamento:
- verificare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità degli aspiranti formatori attraverso il riscontro documentale
- verificare il rispetto dei contenuti (preparare i programmi didattici) dei corsi di formazione per amministratori di condominio indicati nell' articolo 5, comma 3, del regolamento(Decreto n.140 del 13/08/2014)
- verificare rispetto delle modalità di partecipazione degli iscritti e di rilevamento delle presenze, anche in caso di svolgimento dei corsi in via telematica.
- attestare il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti.
Corsi di formazione e aggiornamento
I corsi di formazione per amministratori di condominio devono essere predisposti sia come corsi di formazione iniziale e anche periodici, sia per aspiranti amministratori di condominio, sia per chi già svolge l'attività, seguendo criteri e modalità ben precisi ed esplicitati nel Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013 in base anche ai precisi requisiti di onorabilità e professionalità per poter esercitare l'attività di amministratore condominiale.Contenuti, durata, discipline di interesse
L'articolo 5 del Regolamento indica le nuove regole per lo svolgimento e per i contenuti dell'attività di formazione e di aggiornamento dei corsi per amministratori di condominio che descriviamo come casi esemplificativi.Un Corso di formazione iniziale, erogabile anche in via telematica (corso online), dovrà avere una durata di almeno 72 ore di insegnamento non solo teorico ma anche pratico.
Chi già esercita l'attività di amministratore di condominio (da almeno un anno e nell'arco temporale antecedente i tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293 e premessa al regolamento) ha acquisito una esperienza e professionalità in campo, provabile anche dai verbali delle assemblee condominiali già svolte e pertanto è esonerato dall'obbligo di frequentare un corso di formazione iniziale, ma dovrà aggiornarsi periodicamente con cadenza annuale.
Un corso di aggiornamento annuale, quindi periodico, erogabile anche in via telematica (on line), dovrà avere una durata di almeno 15 ore, i corsi formativi possono essere erogati anche in via telematica.
L'obbligo di aggiornamento ha cadenza annuale.
Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, ma l'esame finale, deve svolgersi nella sede individuata dal responsabile scientifico.
I contenuti didattici dei corsi di formazione devono essere attinenti a discipline di interesse per l'amministratore quali ad esempio:
- l'amministrazione condominiale (compiti e poteri dell'amministratore);
- la sicurezza degli edifici (staticità, risparmio energetico, sistemi di riscaldamento e di condizionamento, impianti idrici, elettrici, ascensori e montacarichi, verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici e prevenzione incendi);
- le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali;
- i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprietà edilizia;
- la normativa urbanistica (regolamenti edilizi, legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l'esercizio della professione e disposizioni sulle barriere architettoniche;
- i contratti (appalto e lavoro subordinato);
- le tecniche di risoluzione dei conflitti;
- l'utilizzo degli strumenti informatici;
- la contabilità
I corsi di formazione professionali per Amministratori di condomini sono obbligatori per i giovani aspiranti, mentre per gli Amministratori già in attività di servizio invece è obbligatorio l' aggiornamento periodico.
I corsi devono essere organizzati con contenuti didattici su tematiche indicate dall'articolo 5 del Regolamento e sopraesposte, devono essere di durata non inferiore alla minima prevista dal decreto e essere articolati anche con moduli non solo teorici, ma anche di attività ed esercitazioni pratiche inerenti gli argomenti trattati (ad esempio come fare un'assemblea di condominio, la gestione degli impianti di ascensore ecc.) e alla fine del corso il corsista deve sostenere un esame.
I corsi professionali sono organizzati spesso da associazioni di categoria quali ad esempio l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (ANACI) che ne organizza nelle sue sedi e anche come e-learning on line sia per l'avviamento alla professione di amministratore di condominio, sia per l'aggiornamento periodico.