Sito Internet del Condominio
Una delle novità introdotte dalla Legge 220 del 2012, recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" ed entrata il 18 giugno 2013, è la possibilità per il condominio, di avere un proprio sito internet dedicato.
La novità è stata introdotta nelle "disposizioni per l'attuazione del codice civile":
Art. 71-ter - Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.
Facciamo quindi chiarezza sull'argomento attraverso alcune domande e risposte.
Il sito internet condominiale è obbligatorio?
No. Può essere facoltativamente richiesto dai condòmini durante l'assemblea condominiale. La richiesta deve essere approvata dalla maggioranza degli intervenuti alla riunione di condominio, che devono però rappresentare almeno metà dei millesimi del valore del condominio.
Chi può accedere al sito web del condominio?
Solamente i condomini. è quindi necessario che l'accesso al sito sia protetto da username e password, per garantire la privacy dei documenti pubblicati sul sito.
Che dati vengono pubblicati sul sito internet?
L'amministratore di condominio è tenuto a pubblicare sul sito tutti i documenti adottati dall'apposita delibera assembleare, come ad esempio i verbali e i dati contabili che sono stati approvati.
Quanto costa il sito web? È gratis?
I prezzi sono variabili a seconda dell'agenzia o del professionista che realizza il sito. è quindi consigliabile richiedere vari preventivi e valutare il più conveniente.
Chi paga i costi di realizzazione del sito?
Le spese per l'attivazione del dominio, l'hosting e la realizzazione del sito web sono a carico dei condomini.